Il bonus sicurezza è rivolto ai contribuenti assoggettati all’irpef che possono beneficiare di detrazione fiscale a norma di legge, fino ad un limite di spesa di 48.000 euro.
L’agevolazione spetta ai proprietari, comodatari ed agli inquilini di un immobile.
Il bonus sicurezza è una detrazione autonoma, non è legato a interventi di ristrutturazione o riqualificazione edilizia. La legge infatti agevola espressamente gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
In particolare, sono oggetto del bonus:
–Per le singole unità abitative: allarmi/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)
–Per le parti condominiali: allarmi/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati) .
Per poter richiedere il bonus sicurezza è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico parlante, ovvero dal quale risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento.
Il soggetto che esegue il pagamento, titolare del conto bancario o postale, deve coincidere con chi ha richiesto i lavori di messa in sicurezza dell’immobile.
Lo sgravio si richiede tramite dichiarazione dei redditi indicando i dati catastali identificativi dell’immobile.
Successivamente, è necessario conservare ed esibire, in caso di richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta del bonifico, le fatture dei lavori eseguiti e tutta la documentazione relativa all’intervento oggetto del bonus.